

Storia e regolamentazione
L'origine
del vino "Chianti" si perde nei secoli, ma ha avuto la sua consacrazione nell'800
e con il D.M. 31/7/1932 è stata stabilita la prima delimitazione del
territorio con le specificazioni geografiche "Classico", "Colli Aretini",
"Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rùfina".
A queste si è aggiunta con Decreto 8/9/97 la sottozona "Montespertoli".
"Rùfina" è la più piccola delle specificazioni geografiche
del Chianti e occupa una superfice territoriale di 12.483 ettari.
Sulle sue colline che si protendono verso gli Appennini, l'origine delle viticoltura
è antichissimo e i vini della zona della Rùfina erano molto
rinomati già prima dell'epoca granducale.
Il "Chianti" ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata con il Decreto
del Presidente della Repubblica 9/8/1967, nel quale si fissano le caratteristiche
in un apposito Disciplinare di Produzione, nelle varie sottozone sono previste
per il vino modalità produttive più restrittive e requisiti
particolari.
Il "Chianti" ha visto inoltre riconoscere il suo particolare pregio con la
Denominazione di Origine Controllata e Garantita, D.P.R. 2/7/1984.
Da quel momento i vini "Chianti", oltre ai controlli già previsti,
devono sottostare ad un esame organolettico da parte di Commissioni statali
di degustazione presso le Camere di Commercio e a specifiche analisi chimiche.
Solo dopo aver superato tali esami i "Chianti" possono essere imbottigliati
e venire contraddistinti da un contrassegno d.o.c.g. che ne attesta la validità.
Il Decreto Ministeriale 5/8/1996 con alcune sue successive modifiche ha approvato
l'attuale Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti", nel quale le caratteristiche riguardanti il "Chianti
Rùfina" sono le seguenti:
| Chianti Rùfina D.O.C.G. | | Top ^| |
-Vitigni:
Sangiovese: dal 75 al 100%
Canaiolo:
fino al 10% Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente:
fino al 10%
Vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati:
fino al 10%
Resa:
massimo 80 quintali di uva ad ettaro
Nuovi impianti:
almeno 3.300 piante ad ettaro
Resa massima dell'uva in vino finito:
non superiore al 70%
Zona di produzione:
parte dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina tutti
siti in provincia di Firenze
Entrata in produzione vigneti:
quarto anno dall'impianto
Vinificazione:
all'interno della zona di produzione "Chianti Rùfina"
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve "Chianti Rùfina":
11%
Data immissione al consumo:
non prima del 1 giugno dell'annata successiva a quella di produzione delle
uve
Caratteristiche all'atto dell'immisione al consumo:
Colore:
rubino vivace, tendente al granato con l'invecchiamento
Odore:
intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola con più pronunziato
carattere di finezza nella fase di invecchiamento
Sapore:
armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido,
leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto
dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12%
Acidità totale minima:
5
Estratto secco netto minimo:
22
"Chianti Rùfina Riserva":
invecchiamento minimo 2 anni di cui almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo:
12,5%
Confezionamento:
per le capacità pari o superiori a litri 0,375 e fino a 5 litri: bottiglia
"bordolese"; "fiasco toscano": fino a litri 2.
Chiusura:
tappo sughero raso bocca.
Nella zona di produzione del "Chianti" solo da poco tempo è stata approvata
la regolamentazione di un prodotto di antiche tradizioni: il Vin Santo.
La zona di produzione del "Vin
Santo del Chianti Rùfina" a denominazione di origine controllata coincide
con quella del "Chianti Rùfina" a denominazione di origine controllata
e garantita al quale si affianca , con la possibilità di mutuarne l'Albo
dei Vigneti.
Il disciplinare di Produzione della d.o.c. "Vin Santo del Chianti" è
stato approvato con Decreto 28/8/1997 e rappresenta un'importante tappa per
la valorizzazione di un prodotto così tradizionale per la viticoltura
di qualità toscana.
| Vin Santo del Chianti Rùfina D.O.C. | | Top ^| |
-Vitigni:
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente:
minimo 70%
Vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati:
massimo 30%
Per la specificazione "Occhio di Pernice":
Sangiovese:
minimo 50%
Vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati:
massimo 50% Resa:
massimo100 quintali di uva ad ettaro Nuovi impianti:
almeno 3.300 piante ad ettaro
Resa massima dell¹uva in vino finito al terzo anno:
non superiore al 35% Zona di produzione:
parte dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina tutti
siti in provincia di Firenze
Vinificazione:
all'interno della zona di produzione "Chianti Rùfina"
Contenuto zuccherino al termine dell'appassimento naturale delle uve:
non inferiore al 27%
Ammostamento delle uve:
non prima del 1 dicembre dell' anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo
Vinificazione e invecchiamento:
in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri
Data immissione al consumo:
non prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve
Caratteristiche all'atto dell'immisione al consumo:
Colore:
dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso
Odore:
etereo, intenso, caratteristico
Sapore:
armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per
i tipi abboccato, amabile, dolce
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16%, di cui: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere per il
tipo secco e almeno il 13% svolto e un minimo del 3% da svolgere per il tipo
amabile
Acidità totale minima:
4,5% nel tipo secco e 5% nel tipo amabile
Acidità volatile massima: 1,6” Estratto secco netto minimo: 21” Per
la specificazione "Occhio di Pernice":
Colore:
dal rosa intenso al rosa pallido
Odore:caldo, intenso
Sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
17%, di cui: almeno il 14% svolto Acidità totale minima: 4” Acidità
volatile massima: 1,6”
Estratto secco netto minimo:
26% "Vin Santo del Chianti Rùfina Riserva" e "Vin Santo del Chianti
Rùfina
Occhio di Pernice Riserva":
immissione al consumo non prima del 1 novembre del quarto anno successivo
a quello di produzione delle uve.
Confezionamento:
in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,75. Chiusura: tappo
sughero raso bocca.